
Imprese edili
Quali assicurazioni e garanzie richiedere a un'impresa edile in Svizzera?
Prima di affidare un incarico, il committente può chiedere all'impresa copia delle polizze e degli attestati di premio: attestato LAINF per i collaboratori, polizza di responsabilità civile…
Perché un'impresa edile deve poter dimostrare le sue coperture
Prima di affidare un incarico, il committente può chiedere all'impresa copia delle polizze e degli attestati di premio: attestato LAINF per i collaboratori, polizza di responsabilità civile aziendale, assicurazione delle cose e, se il lavoro lo richiede, un'assicurazione costruzioni. Come indica Zurich, i rischi di un'impresa dipendono in larga misura dal ramo, dalle dimensioni e dall'attività svolta: nel caso di un'impresa edile occorre quindi controllare che l'attività dichiarata nelle polizze corrisponda ai lavori commissionati (demolizioni, scavi, lavori in altezza, posa di elementi pesanti).
La verifica non sostituisce le coperture proprie del committente: la polizza stabili resta un contratto del proprietario, non dell'impresa. Allo stesso modo, i veicoli a motore dell'impresa richiedono un'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria, senza la quale non viene rilasciata la targa (Elvia, Allianz); è distinta dalla RC aziendale. Se il committente vuole verificare la copertura per i mezzi di cantiere, deve chiedere anche quella polizza.
Coperture obbligatorie per chi lavora in impresa edile
L'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) è prescritta per i collaboratori: devono essere assicurati contro gli infortuni professionali e le malattie professionali e, se lavorano più di otto ore alla settimana presso lo stesso datore di lavoro, anche contro gli infortuni non professionali, cioè quelli che avvengono fuori dall'orario di lavoro (Zurich). L'assicurazione copre, tra l'altro, le spese di cura, le diarie e le prestazioni di rendita (Zurich). Chi invece lavora meno di otto ore alla settimana deve stipulare privatamente una copertura infortuni tramite l'assicurazione di malattia obbligatoria (Allianz, Elvia): in cantiere questo riguarda, per esempio, i collaboratori con impieghi molto ridotti.
Per la previdenza professionale (LPP) i datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i propri collaboratori (Zurich). L'attestato LAINF e la conferma di affiliazione LPP sono i due documenti con cui l'impresa dimostra di rispettare gli obblighi verso il personale impiegato in cantiere.
Per le persone titolari di un'impresa individuale, in linea di massima sono obbligatorie solo AVS/AI e IPG, quindi il primo pilastro (Swiss Life). Chi commissiona i lavori deve quindi distinguere tra i collaboratori dipendenti dell'impresa edile — per i quali valgono LAINF e LPP — e il titolare, che per sé non rientra negli stessi obblighi previdenziali; la sua copertura infortuni va verificata separatamente, in particolare se lavora personalmente in cantiere.
Responsabilità civile aziendale: la richiesta minima per danni a terzi
L'assicurazione di responsabilità civile per imprese copre i rischi di responsabilità civile che possono derivare dall'attività commerciale (AXA). In un cantiere questo significa le pretese di terzi per danni a persone o cose riconducibili all'attività dell'impresa: un tubo rotto durante lo scavo, un danno alla facciata del vicino, la caduta di materiale su un veicolo parcheggiato.
Dell'offerta fa parte un'assicurazione di base completa con prestazioni supplementari individuali, che offre sicurezza finanziaria in caso di pretese di responsabilità civile (AXA). Nella richiesta all'impresa conviene far figurare tre elementi: la conferma che l'attività assicurata comprende il tipo di lavori appaltati, l'importo del massimale per sinistro e l'indicazione se l'impresa opera con subappaltatori e come sono coperti. Una polizza pensata per lavori di finitura interna non è automaticamente adeguata per demolizioni o movimento terra.
Attrezzature, materiali e deposito: assicurazione cose per imprese
L'assicurazione di cose per aziende è l'equivalente aziendale dell'assicurazione mobilia domestica: protegge dalle conseguenze finanziarie di danni alle attrezzature d'esercizio e ai valori reali mobili, ad esempio a causa di incendio, furto con scasso o danni causati dall'acqua (Visavis). Copre gli oggetti mobili — mobilia, macchine, merce aziendale — mentre gli oggetti installati in modo fisso, come pareti, finestre o tetto, rientrano nella struttura dell'edificio e vanno assicurati con un'assicurazione edificio (Visavis). In Svizzera non è prevista per legge, ma è altamente raccomandata: senza copertura adeguata un incendio o un danno d'acqua può generare costi elevati e pesanti oneri finanziari per l'impresa (Visavis).
Per un'impresa edile la distinzione rilevante è tra sede e cantiere. Un'assicurazione mobilia domestica privata copre gli oggetti mobili destinati all'uso privato: gli utensili professionali sono coassicurati solo in misura limitata, mentre magazzino e dotazioni aziendali non sono coperti, per cui è consigliabile stipulare un'assicurazione di cose separata a nome dell'azienda o dell'imprenditore individuale (Visavis). Il costo varia in funzione della dimensione dell'azienda, dei fattori di rischio e dell'estensione della copertura scelta (Visavis): quando si chiede la polizza, conviene verificare se e con quali limiti sono assicurati materiali e attrezzi depositati in cantiere o lasciati nei veicoli durante la notte.
Assicurazione edificio e assicurazione costruzioni: chi copre cosa in cantiere
La linea di separazione è tra bene immobile e bene mobile: gli oggetti fissi (pareti, finestre, tetto) sono coperti dall'assicurazione edificio, quelli mobili dall'assicurazione di cose (Visavis). L'assicurazione stabili riguarda l'edificio del committente e non l'attività dell'impresa.
L'assicurazione costruzioni interviene invece sul rischio del cantiere: copre i danni da incendio e i danni della natura e i danni che si verificano durante il periodo di garanzia (manutenzione) (Zurich). Il vantaggio pratico indicato dall'assicuratore è che la prestazione dovuta dal responsabile viene anticipata in caso di danno: ciò evita ritardi nella costruzione, aiuta a prevenire controversie tra le parti coinvolte e consente di avvalersi di esperti di costruzione per risolvere casi di danno complessi (Zurich). Se il committente vuole questa copertura, deve chiarire in sede di offerta chi la stipula, su quali opere e per quale durata: non è una polizza che l'impresa edile presenta automaticamente per ogni incarico.
Periodo di garanzia e difetti: quale copertura assicurativa mettere in contratto
Quando dopo la consegna emergono difetti, la domanda da porre all'impresa edile è doppia: come intende far fronte ai vizi e se esiste una copertura assicurativa attiva in quel periodo.
In contratto conviene quindi fissare tre punti: la durata del periodo di garanzia, la procedura con cui il committente segnala i difetti e il termine entro il quale l'impresa deve intervenire. Se sul cantiere è stata stipulata un'assicurazione costruzioni, va indicato chi è l'avente diritto alla prestazione e come si coordina con l'obbligo dell'impresa di eliminare il vizio.
Protezione giuridica: per controversie su ritardi, vizi e pagamenti
L'assicurazione di protezione giuridica figura tra le assicurazioni aziendali tipiche accanto a cose, edificio e responsabilità civile (Visavis). In un cantiere serve a coprire i costi di far valere o di respingere pretese contrattuali: ritardi nella consegna, contestazioni sui vizi, differenze di pagamento, interpretazione dei capitolati. Le controversie legali rientrano tra i rischi aziendali tipici citati dagli assicuratori, insieme a incendio, danni causati dall'acqua e casi di responsabilità civile (Zurich).
Prima di considerare la copertura come garanzia per il committente, vanno verificati alcuni elementi della polizza: quali ambiti sono assicurati (controversie contrattuali, tutela in caso di pretese di terzi), quale franchigia è prevista, se esistono periodi di carenza per controversie già insorte al momento della stipula e se la copertura si estende anche all'estero. Questi aspetti vanno letti nelle condizioni generali: sono le voci che determinano se, in una lite concreta, l'assicurazione interviene o rifiuta la prestazione.
Differenze cantonali: incendio, eventi naturali e obblighi locali
L'assicurazione della mobilia domestica è un caso particolare in Svizzera, perché è obbligatoria solo in alcuni Cantoni: lo è ad esempio nei Cantoni Nidvaldo e Vaud, dove occorre stipulare un'assicurazione contro i rischi incendio ed eventi naturali presso l'istituto di assicurazione incendio cantonale; anche nei Cantoni Friburgo e Giura è obbligatoria, ma la compagnia può essere scelta liberamente (Elvia). Negli altri Cantoni la situazione è diversa e la copertura resta facoltativa (Elvia). Per la proprietà immobiliare, nella maggior parte dei Cantoni i proprietari sono obbligati a stipulare un'assicurazione stabili per i danni da incendio ed eventi naturali (Allianz).
Per chi commissiona lavori edili ne deriva una conseguenza operativa: le richieste all'impresa vanno adattate alla sede dell'immobile. Dove esiste un istituto cantonale con monopolio per incendio ed eventi naturali, la polizza dell'impresa non può sostituire quella dell'edificio; dove il Cantone lascia libera la scelta della compagnia, il committente deve comunque avere una propria polizza stabili. L'assicurazione costruzioni e quella di cose dell'impresa si affiancano a queste coperture, non le sostituiscono.
Documenti da chiedere prima di firmare: una verifica pratica
La richiesta all'impresa può essere riassunta in un elenco di documenti: attestato LAINF con l'indicazione che gli infortuni professionali, le malattie professionali e — per i collaboratori con più di otto ore settimanali presso lo stesso datore di lavoro — anche gli infortuni non professionali sono assicurati; conferma di affiliazione LPP per i collaboratori; polizza di responsabilità civile aziendale con attività assicurata, massimale e trattamento dei subappaltatori; assicurazione di cose per attrezzature, macchine e merce, con indicazione separata di ciò che è coperto in cantiere e in deposito (Visavis); assicurazione costruzioni, se prevista per l'opera, con l'elenco dei rischi coperti e la durata della copertura durante il periodo di garanzia (Zurich); polizza di protezione giuridica con ambiti, franchigia e periodi di carenza.
La verifica va calibrata sul tipo di impresa: una ditta individuale con un titolare presenterà il quadro AVS/AI/IPG del primo pilastro (Swiss Life) e la propria copertura infortuni, mentre un'impresa con collaboratori dovrà esibire LAINF e LPP. Per i lavori con rischio particolare è inoltre decisivo che l'attività effettiva rientri nella descrizione della polizza RC. Se il committente è proprietario dell'immobile, completa il quadro la sua assicurazione stabili per incendio ed eventi naturali.

